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Statuto dell'Associazione

ASSOCIAZIONE “TZUR – SAN GIOVANNI DI SINIS”

TITOLO I - COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

  - Art. 1 – Costituzione

E’ costituita ai sensi dell’art. 18, Titolo I, Parte I, della Costituzione Italiana, una Associazione senza fine di lucro denominata “TZUR – San Giovanni di Sinis”.

L’Associazione è persona giuridica privata.

 

- Art. 2 – Sede

L’Associazione ha la propria sede legale provvisoria nel Comune di Cabras, in località San Giovanni di Sinis, alla via “case sparse”, presso la casa di abitazione di Giulia Uras Uda.

La sede legale dell’Associazione può essere trasferita con delibera del Consiglio di amministrazione; l’assemblea ordinaria potrà invece deliberare l’istituzione, il trasferimento e la revoca di eventuali sedi secondarie.

 

- Art. 3 - Oggetto

L’Associazione ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la promozione e lo sviluppo del territorio in relazione a fini culturali, turistici, paesistico-ambientali, comunicazionali e ogni altro che sia condiviso dagli associati, dei quali intende rappresentare i legittimi interessi. L’Associazione potrà promuovere ed organizzare iniziative e manifestazioni che ripropongano i valori della cultura e dei prodotti tipici del territorio, o che si riferiscano alle festività e alle ricorrenze tradizionali, laiche o religiose, della borgata.

 

- Art. 4 – Attività

L’Associazione può svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all’art. 4. L’Associazione, pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell’interesse degli associati. In relazione alle finalità statutarie, l’Associazione pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua natura.

 

- Art. 5 – Durata

L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2012 e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

L’Associazione può essere sciolta prima della scadenza del termine nei modi indicati dall’art. 8.

 

- Art. 6 - Regolamento interno

Per l’esecuzione e l’attuazione delle finalità associative potrà essere predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall’assemblea ordinaria degli associati con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

 

- Art. 7 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l’assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà ove necessario uno o più liquidatori

 

- Art. 8 - Rinvio al Codice Civile

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile. 

 

TITOLO II - ASSOCIATI

  

- Art. 9 – Associati

Possono aderire all’Associazione persone fisiche, Associazioni, società ed enti, pubblici o privati, proprietari o conduttori di terreni o concessionari di beni demaniali, siti nel comune di Cabras in località San Giovanni di Sinis . Potranno inoltre essere ammessi a partecipare imprese individuali o collettive ed enti, pubblici o privati, interessati alle attività connesse o affini con l’oggetto associativo, oltre che coniugi e/o parenti in linea retta o collaterale di proprietari di case o terreni della borgata di San Giovanni di Sinis. L’adesione del socio segue la durata dell’associazione ed avrà quindi termine il 31/12/2012.

 

- Art. 10 - Ammissione nuovi soci

L’ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio di amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, previa richiesta degli interessati.

 

- Art. 11 - Recesso, decadenza, esclusione

Il socio può recedere dall’associazione dandone motivata comunicazione al Consiglio entro il 30 novembre di ogni anno. La facoltà di recesso degli enti pubblici è collegata alla scadenza del mandato amministrativo. Decade dalla carica di consigliere il componente che non partecipi a due sedute consecutive senza giustificato motivo. Inoltre la qualifica di socio si perde per morosità.

 

- Art. 12 - Obblighi e responsabilità degli associati

Gli associati sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 3, nonché ad adottare comportamenti compatibili con gli interessi dell’Associazione.

In particolare, gli associati sono tenuti a corrispondere, all’atto dell’adesione, una quota di iscrizione pari a 10 (dieci) euro, e ulteriori quote pari a 10 (dieci) euro annuali, o maggiori ove deliberate dal consiglio con proposta motivata e ratificate dall’assemblea ordinaria.

 

- Art. 13 - Sanzioni per l’inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno è prevista la decadenza

 

- Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l’interpretazione o l’applicazione del presente statuto tra gli associati e l’associazione o tra gli associati stessi, sarà devoluta al giudizio di un Collegio arbitrale. Il Collegio sarà composto di tre arbitri non soci. Ciascuna parte nominerà il proprio arbitro, e i due arbitri, così nominati, nomineranno il terzo che diventerà Presidente del Collegio.

 

 TITOLO III - ORGANI ASSOCIATIVI

 

 - Art. 15 - Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:

1) l’assemblea generale dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il presidente;

4) il vicepresidente;

5) il tesoriere

 

- Art. 16 - Assemblea generale degli associati

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge, del presente statuto e del regolamento interno obbligano tutti i soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dal Presidente anche fuori dalla Sede Sociale ma nel territorio della Regione Sardegna, con avviso da spedirsi con lettera semplice o per via telematica almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Nell’avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso indicherà l’ora, il giorno ed il luogo per l’adunanza in seconda convocazione, qualora la prima adunanza andasse deserta.

Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci che risultano iscritti nel libro degli associati e in regola con gli obblighi statutari; essi potranno intervenire in proprio o mediante delega ad altro socio.

Ogni socio potrà rappresentare un massimo di un altro socio.

Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, all’assemblea.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti: in prima convocazione la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualsiasi numero di soci; essa provvede a deliberare, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sui seguenti argomenti:

a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l’attività dell’Associazione;

b) approvare i regolamenti interni di applicazione dello statuto dell’associazione, su proposta del consiglio di amministrazione;

c) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;

e) approvare il rendiconto economico predisposto dal tesoriere e approvato dal consiglio;

f) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell’assemblea dalla legge o dallo statuto.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche mediante delega, di metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti:

a) sullo scioglimento dell’associazione, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;

b) sulla proroga della durata dell’associazione;

c) sul trasferimento della sede sociale;

d) sulla misura di eventuali quote straordinarie;

e) su ogni altra modifica del presente statuto.

 

- Art. 17 - Consiglio di amministrazione

L’associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di componenti non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici) secondo la determinazione dell’assemblea ordinaria all’atto della nomina.

E’ fatto salvo il diritto ad un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione per l’amministrazione comunale di Cabras

I consiglieri devono essere soci o rappresentanti nominati da società od enti consorziati, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano la qualifica di socio ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell’organo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Ogni componente del consiglio d’amministrazione ha diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti, salvo quanto previsto dall’art. 10 del presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte da un membro del consiglio stesso

 

- Art. 18 - Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all’assemblea dei soci. In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

1) eleggere nel proprio ambito il presidente, il vice presidente, il tesoriere e nominare il segretario;

2) predisporre i rendiconti economici annuali da sottoporre all’approvazione da parte dell’assemblea

3) deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti dell’associazione;

4) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;

5) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d’ufficio;

6) approvare documenti atti e proposte da sottoporre all’attenzione e al deliberato dell’assemblea

7) deliberare il pagamento delle spese previste;

8) nominare un eventuale Arbitro;

9) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio.

Il Consiglio di amministrazione può delegare al presidente ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

 

- Art. 19 - Il presidente dell’associazione

La firma e la legale rappresentanza dell’associazione spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente.

  

TITOLO V - GESTIONE FINANZIARIA DEL CONSORZIO

  

- Art. 20 - Finanziamento dell’associazione

L’associazione gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell’esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria dell’associazione ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell’esercizio finanziario successivo.

Ogni socio verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione dell’associazione, il cui ammontare sarà deliberato dall’assemblea generale dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, contestualmente all’approvazione del rendiconto economico annuale

 

- Art. 21 - Fondo associativo

Il fondo associativo si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei soci, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla regione e da altri enti pubblici e con i beni acquistati con i suddetti versamenti oppure apporti provenienti da soggetti terzi.

Gli apporti dei soci al fondo consortile sono costituiti da:

a) quote associative di iscrizione versate da ciascuno dei soci all’atto dell’ingresso nell’associazione;

b) contributi ordinari così come previsti dal presente statuto;

c) contributi straordinari.